Attestato di Prestazione Energetica

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La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.

Per quanto riguarda l’Italia, con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», in una prima accezione, deve intendersi la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modifiche ed integrazioni. In una seconda accezione, l’espressione deve altresì essere riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò abilitati, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ACE), ovvero del documento, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).

Da dicembre 2013 la denominazione non è più “ACE”, bensì “APE”.attestato-certificato-energetico-ok In Italia La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%.

La regione Piemonte, con l’approvazione della Legge 28 maggio 2007, n. 13 ha individuato gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione. Ha introdotto l’obbligo della Certificazione energetica degli edifici ed ha istituito il sistema SICEE per la gestione online dei certificati. Con l’entrata in vigore della Legge dello Stato 03/08/2013 n. 90 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 03/08/2013 n. 181 nel caso di contratti di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per la esposizione di annunci relativi alla compravendita gli immobili devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica. Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali sarà ancora valida la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

 

Pubblicato il 10 Giugno 2014 su Senza categoria. Aggiungi ai preferiti il collegamento . Lascia un commento.

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