DIAGNOSI ENERGETICA E CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI COMPENSAZIONE PER CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali

La contabilizzazione e termoregolazione del calore è un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell’impianto e permette di suddividere correttamente le spese per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria in tutti quegli edifici serviti da un’unica centrale termica. Questo obbligo è particolarmente importante per l’impatto che potrebbe avere sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare quelli residenziali organizzati in condomini. Un importante novità riguarda la consapevolezza che gli utilizzatori finali dovrebbero raggiungere riguardo ai loro consumi, alle condizioni energetiche della singola unità immobiliare e del fabbricato a cui appartengono. Con la contabilizzazione del calore ogni condomino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base al fabbisogno di riscaldamento della sua abitazione ed in base alla sua scelta di temperatura preferita. La contabilizzazione unisce i vantaggi di una caldaia unica con la possibilità di decidere in autonomia quanto e quando riscaldarsi. Dal 1 Gennaio 2017 vige l’obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200:2015

Obbligo

Entro il 31Dicembre 2016 tutti i condomini con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore. L’obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs 102/2014 con l’obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso una corretta ripartizione delle spese e una maggiore consapevolezza dei consumatori. Il D.Lgs 102/2014 è lo stesso che obbliga le grandi aziende e le imprese a forte consumo di energia ad effettuare la diagnosi energetica (per maggiori approfondimenti leggi il nostro articolo)

Le singole unità immobiliari dovranno essere dotate, nella maggior parte dei casi direttamente sui radiatori, di strumenti di lettura (ripartitori) per monitorare il calore emesso.

La suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avverrà più con le tradizionali tabelle millesimali di proprietà ma dipenderà dall’effettivo consumo richiesto. Infatti fino ad oggi le spese del riscaldamento centralizzato (consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria) sono state ripartite sulla base dei millesimi di proprietà, a parte i casi in cui risulta installato un sistema di contabilizzazione del calore secondo la procedura definita dalla norma UNI 10200. In questi casi le spese del riscaldamento sono suddivise in consumi volontari(misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari. Viene redatta una specifica tabella millesimale del riscaldamento con cui vengono suddivisi i consumi involontari, che derivano essenzialmente dalle perdite della rete di distribuzione, e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chi dovesse essere distaccato dall’impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la tabella millesimale del riscaldamento.

Sanzioni e tempi di applicazione dell’obbligo

Alcune Regioni avevano già legiferato in materia e prevedevano termini diversi per assolvere all’obbligo. Queste regioni, tra cui la Lombardia ed il Lazio, hanno allineato la scandenza al 31 Dicembre 2016, termine previsto dal Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.

Le sanzioni nei casi in cui il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 7 del D.Lgs 102/2014)

Mentre, il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione ma che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014). E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

I condomini potranno effettuare i lavori quando l’impianto sarà fermo, quindi solamente in Primavera-Estate. L’ultima finestra, ad oggi, possibile per installare la contabilizzazione del calore è la stagione 2016.

Contabilizzazione diretta e indiretta

La contabilizzazione viene effettuata con due metodi a seconda che l’impianto sia a colonne montanti o a distribuzione orizzontale

Contabilizzazione diretta

La diretta si applica in quegli appartamenti che hanno un unico punto di ingresso del fluido termovettore (di solito acqua) che poi viene distribuito con un circuito “orizzontale”. In questo caso è sufficiente conteggiare una sola volta il calore che entra nell’appartamento. Questo tipo di impianto è più raro rispetto a quello della contabilizzazione indiretta

Contabilizzazione indiretta

In questo tipo di impianto i radiatori vengono serviti da diverse colonne montanti che corrono dal piano terra fino all’ultimo piano dell’edificio. La contabilizzazione viene quindi effettuata montando sui singoli radiatori dei ripartitoriche leggono la temperatura superficiale del radiatore e la temperatura dell’aria. In questo modo i dati permettono di capire quanto ogni appartamento consuma in proporzione al totale dell’edificio.

La ripartizione dei consumi secondo la norma UNI 10200:2015

La UNI 10200:2015 stabilisce i principi per una corretta ripartizione delle spese per il riscaldamento invernale ed eventualmente l’acqua calda sanitaria e il raffrescamento. E’ stata approvata l’11 Giugno 2015 e la prima versione della norma tecnica risale al 2005. Con l’ultimo aggiornamento è stata introdotta una importante novità sul metodo di calcolo delle tabelle millesimali del riscaldamento che deve essere fatto sulla base del fabbisogno termico di ogni unità immobiliare, quindi in base alla classe di efficienza energetica. Questa importante novità, a cui devono aggiornarsi anche i condomini già dotati di un sistema di contabilizzazione ma che non ripartiscono i consumi secondo la UNI 10200:2015, pone maggiore attenzione all’efficienza energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari e presuppone la realizzazione di una diagnosi energetica del fabbricato, che analizzi possibili interventi di efficientamento.

Vengono individuate due quote da ripartire: la quota fissa e la quota variabile

  • Quota fissa: è quella parte di consumo INVOLONTARIA che riguarda le perdite di distribuzione dell’impianto e le spese di gestione e manutenzione che vengono ripartite sulla base delle tabelle millesimali calcolate seconda la UNI 10200:2015
  • Quota variabile: è quella parte di consumo VOLONTARIA che dipende dal singolo condomino che sceglie di accendere il riscaldamento e che imposta attraverso le valvole termostatiche la temperatura desiderata

Diagnosi energetica del condominio

L’obbligo di diagnosi energetica per i condomini di cui si parla in questi mesi è proprio relativa all’obbligo di ripartire i consumi del riscaldamento secondo la norma UNI 10200 aggiornata al 2015.

La ripartizione della quota fissa con il calcolo della tabella millesimale viene prodotta in seguito ad una diagnosi energetica che viene effettuata con un sopralluogo dell’edificio, della centrale termica e degli appartamenti. Il sopralluogo è finalizzato a valutare le caratteristiche termofisiche dell’involucro e le prestazioni dei sistemi di generazione, distribuzione ed emissione del calore. Il calcolo segue la stessa normativa tecnica della certificazione energetica degli edifici la UNI TS 11300.

Con la diagnosi energetica vengono valutati gli interventi di adeguamento dell’impianto, come la sostituzione del circolatore con uno inverter capace di adattare la portata in base alla regolazione delle valvole termostatiche.

Una corretta diagnosi dovrebbe includere l’analisi di possibili interventi di efficientamento energetico dell’impianto e del fabbricato con una analisi economica dei possibili tempi di ritorno degli investimenti.

Approvazione in assemblea di condominio

Gli interventi per la contabilizzazione viene approvato in assemblea dalla maggioranza semplice cioè dalla la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno metà del valore dei millesimi. La spesa viene divisa tra tutti i condomini serviti dall’impianto in base ai millesimi. L’assemblea può essere richiesta anche da un solo condomino

I vantaggi della contabilizzazione del calore

Nonostante negli ultimi anni molte unità immobiliari si sono distaccate dall’impianto centralizzato per realizzare un impianto autonomo, sono diversi i vantaggi di un sistema centralizzato con contabilizzazione:

  • L’impianto centralizzato è più sicuro dell’autonomo, la manutenzione di una sola caldaia è meno onerosa e la sicurezza è affidata ad un unico responsabile
  • Si può accendere il riscaldamento in qualsiasi orario e senza limitazioni
  • Il consumo energetico è minore negli impianti centralizzati
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Pubblicato il 20 giugno 2016 su Senza categoria. Aggiungi ai preferiti il collegamento . Lascia un commento.

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