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Costruzione Oratorio Onda Giovane Salus Corso Sicilia Torino ITALY
VEDI VIDEO Costruzione Oratorio Onda Giovane Salus da Impr.Edile Zoia Franco & C. TORINO ITALY
Realizzazione dell’Oratorio Onda Giovane Salus di Torino da Studio Tecnico e Impresa Edile ZF & C. , un particolare ringraziamento per la dedizione e le numerose domeniche sacrificate …. all’Ing. Cerioni Enrico e all’Ass. Tecn. Zoia Alberto ….
Enrico Cerioni Alberto Zoia Walter Frandino Zoia Franco Giuseppe Giacovelli
DIAGNOSI ENERGETICA E CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI COMPENSAZIONE PER CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali
La contabilizzazione e termoregolazione del calore è un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell’impianto e permette di suddividere correttamente le spese per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria in tutti quegli edifici serviti da un’unica centrale termica. Questo obbligo è particolarmente importante per l’impatto che potrebbe avere sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare quelli residenziali organizzati in condomini. Un importante novità riguarda la consapevolezza che gli utilizzatori finali dovrebbero raggiungere riguardo ai loro consumi, alle condizioni energetiche della singola unità immobiliare e del fabbricato a cui appartengono. Con la contabilizzazione del calore ogni condomino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base al fabbisogno di riscaldamento della sua abitazione ed in base alla sua scelta di temperatura preferita. La contabilizzazione unisce i vantaggi di una caldaia unica con la possibilità di decidere in autonomia quanto e quando riscaldarsi. Dal 1 Gennaio 2017 vige l’obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200:2015
Obbligo
Entro il 31Dicembre 2016 tutti i condomini con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore. L’obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs 102/2014 con l’obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso una corretta ripartizione delle spese e una maggiore consapevolezza dei consumatori. Il D.Lgs 102/2014 è lo stesso che obbliga le grandi aziende e le imprese a forte consumo di energia ad effettuare la diagnosi energetica (per maggiori approfondimenti leggi il nostro articolo)
Le singole unità immobiliari dovranno essere dotate, nella maggior parte dei casi direttamente sui radiatori, di strumenti di lettura (ripartitori) per monitorare il calore emesso.
La suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avverrà più con le tradizionali tabelle millesimali di proprietà ma dipenderà dall’effettivo consumo richiesto. Infatti fino ad oggi le spese del riscaldamento centralizzato (consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria) sono state ripartite sulla base dei millesimi di proprietà, a parte i casi in cui risulta installato un sistema di contabilizzazione del calore secondo la procedura definita dalla norma UNI 10200. In questi casi le spese del riscaldamento sono suddivise in consumi volontari(misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari. Viene redatta una specifica tabella millesimale del riscaldamento con cui vengono suddivisi i consumi involontari, che derivano essenzialmente dalle perdite della rete di distribuzione, e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chi dovesse essere distaccato dall’impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la tabella millesimale del riscaldamento.
Sanzioni e tempi di applicazione dell’obbligo
Alcune Regioni avevano già legiferato in materia e prevedevano termini diversi per assolvere all’obbligo. Queste regioni, tra cui la Lombardia ed il Lazio, hanno allineato la scandenza al 31 Dicembre 2016, termine previsto dal Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.
Le sanzioni nei casi in cui il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 7 del D.Lgs 102/2014)
Mentre, il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione ma che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014). E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
I condomini potranno effettuare i lavori quando l’impianto sarà fermo, quindi solamente in Primavera-Estate. L’ultima finestra, ad oggi, possibile per installare la contabilizzazione del calore è la stagione 2016.
Contabilizzazione diretta e indiretta
La contabilizzazione viene effettuata con due metodi a seconda che l’impianto sia a colonne montanti o a distribuzione orizzontale
Contabilizzazione diretta
La diretta si applica in quegli appartamenti che hanno un unico punto di ingresso del fluido termovettore (di solito acqua) che poi viene distribuito con un circuito “orizzontale”. In questo caso è sufficiente conteggiare una sola volta il calore che entra nell’appartamento. Questo tipo di impianto è più raro rispetto a quello della contabilizzazione indiretta
Contabilizzazione indiretta
In questo tipo di impianto i radiatori vengono serviti da diverse colonne montanti che corrono dal piano terra fino all’ultimo piano dell’edificio. La contabilizzazione viene quindi effettuata montando sui singoli radiatori dei ripartitoriche leggono la temperatura superficiale del radiatore e la temperatura dell’aria. In questo modo i dati permettono di capire quanto ogni appartamento consuma in proporzione al totale dell’edificio.
La ripartizione dei consumi secondo la norma UNI 10200:2015
La UNI 10200:2015 stabilisce i principi per una corretta ripartizione delle spese per il riscaldamento invernale ed eventualmente l’acqua calda sanitaria e il raffrescamento. E’ stata approvata l’11 Giugno 2015 e la prima versione della norma tecnica risale al 2005. Con l’ultimo aggiornamento è stata introdotta una importante novità sul metodo di calcolo delle tabelle millesimali del riscaldamento che deve essere fatto sulla base del fabbisogno termico di ogni unità immobiliare, quindi in base alla classe di efficienza energetica. Questa importante novità, a cui devono aggiornarsi anche i condomini già dotati di un sistema di contabilizzazione ma che non ripartiscono i consumi secondo la UNI 10200:2015, pone maggiore attenzione all’efficienza energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari e presuppone la realizzazione di una diagnosi energetica del fabbricato, che analizzi possibili interventi di efficientamento.
Vengono individuate due quote da ripartire: la quota fissa e la quota variabile
- Quota fissa: è quella parte di consumo INVOLONTARIA che riguarda le perdite di distribuzione dell’impianto e le spese di gestione e manutenzione che vengono ripartite sulla base delle tabelle millesimali calcolate seconda la UNI 10200:2015
- Quota variabile: è quella parte di consumo VOLONTARIA che dipende dal singolo condomino che sceglie di accendere il riscaldamento e che imposta attraverso le valvole termostatiche la temperatura desiderata
Diagnosi energetica del condominio
L’obbligo di diagnosi energetica per i condomini di cui si parla in questi mesi è proprio relativa all’obbligo di ripartire i consumi del riscaldamento secondo la norma UNI 10200 aggiornata al 2015.
La ripartizione della quota fissa con il calcolo della tabella millesimale viene prodotta in seguito ad una diagnosi energetica che viene effettuata con un sopralluogo dell’edificio, della centrale termica e degli appartamenti. Il sopralluogo è finalizzato a valutare le caratteristiche termofisiche dell’involucro e le prestazioni dei sistemi di generazione, distribuzione ed emissione del calore. Il calcolo segue la stessa normativa tecnica della certificazione energetica degli edifici la UNI TS 11300.
Con la diagnosi energetica vengono valutati gli interventi di adeguamento dell’impianto, come la sostituzione del circolatore con uno inverter capace di adattare la portata in base alla regolazione delle valvole termostatiche.
Una corretta diagnosi dovrebbe includere l’analisi di possibili interventi di efficientamento energetico dell’impianto e del fabbricato con una analisi economica dei possibili tempi di ritorno degli investimenti.
Approvazione in assemblea di condominio
Gli interventi per la contabilizzazione viene approvato in assemblea dalla maggioranza semplice cioè dalla la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno metà del valore dei millesimi. La spesa viene divisa tra tutti i condomini serviti dall’impianto in base ai millesimi. L’assemblea può essere richiesta anche da un solo condomino
I vantaggi della contabilizzazione del calore
Nonostante negli ultimi anni molte unità immobiliari si sono distaccate dall’impianto centralizzato per realizzare un impianto autonomo, sono diversi i vantaggi di un sistema centralizzato con contabilizzazione:
- L’impianto centralizzato è più sicuro dell’autonomo, la manutenzione di una sola caldaia è meno onerosa e la sicurezza è affidata ad un unico responsabile
- Si può accendere il riscaldamento in qualsiasi orario e senza limitazioni
- Il consumo energetico è minore negli impianti centralizzati
Termografia
La termografia è una tecnica di analisi non distruttiva che si basa sull’acquisizione di immagini nell’infrarosso. Esistono due modalità di applicazione della termografia: la termografia per telerilevamento e la termografia a contatto. La termografia per telerilevamento trova impiego principalmente in edilizia, mentre la termografia a contatto si basa sull’utilizzo di rivelatori a cristalli liquidi e trova prevalentemente impiego in campo medicale ed in particolare nella diagnosi del tumore della mammella chiamata termografia mammaria.
Con il termine termografia si intende la visualizzazione bidimensionale della misura di irraggiamento. Attraverso l’utilizzo di una termocamera (strumento per eseguire controlli di tipo termografico) si eseguono controlli non distruttivi e non intrusivi. Le termocamere rilevano le radiazioni nel campo dell’infrarosso dello spettro elettromagnetico e compiono misure correlate con l’emissione di queste radiazioni.
Questo strumento è in grado di rilevare le temperature dei corpi analizzati attraverso la misurazione dell’intensità di radiazione infrarossa emessa dal corpo in esame. Tutti gli oggetti ad una temperatura superiore allo zero assoluto emettono radiazioni nel campo dell’infrarosso.
La termografia permette di visualizzare valori assoluti e variazioni di temperatura degli oggetti, indipendentemente dalla loro illuminazione nel campo del visibile. La quantità di radiazioni emessa aumenta proporzionalmente alla quarta potenza della temperatura assoluta di un oggetto.
La correlazione tra irraggiamento e temperatura è fornita dalla Legge di Stefan-Boltzmann
ove σ è la costante di Stefan-Boltzmann e vale 5,6703× 10−8 W·m−2·K−4, ε è l’emissività della superficie emittente (variabile tra i limiti teorici 0 e 1) e T è la sua temperatura assoluta. La termografia permette l’individuazione di anomalie nell’emissione dell’energia e quindi, a parità di emissività, di anomalie termiche.
La termografia riveste un ruolo essenziale nelle indagini non distruttive. La tecnica oggi applicata è certamente superiore a quelle che comunemente sono le aspettative di un’indagine tradizionale. Questo è dovuto sia all’aggiornamento tecnico degli strumenti. Il metodo termografico trova oggi applicazione in numerosi settori: siderurgia, edilizia, veterinaria, industria chimica, beni culturali, aeronautica, automotive, protezione dell’ambiente.
Attestato di Prestazione Energetica
La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.
Per quanto riguarda l’Italia, con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», in una prima accezione, deve intendersi la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modifiche ed integrazioni. In una seconda accezione, l’espressione deve altresì essere riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò abilitati, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ACE), ovvero del documento, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
Da dicembre 2013 la denominazione non è più “ACE”, bensì “APE”. In Italia La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%.
La regione Piemonte, con l’approvazione della Legge 28 maggio 2007, n. 13 ha individuato gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione. Ha introdotto l’obbligo della Certificazione energetica degli edifici ed ha istituito il sistema SICEE per la gestione online dei certificati. Con l’entrata in vigore della Legge dello Stato 03/08/2013 n. 90 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 03/08/2013 n. 181 nel caso di contratti di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per la esposizione di annunci relativi alla compravendita gli immobili devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica. Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali sarà ancora valida la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.