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Superbonus 110%

Superbonus 110%, effetto semplificazioni: boom di interventi nei condomini

Al 3 agosto crescono del 38% i lavori totali asseverati e quelli realizzati. Forte incremento per i cappotti termici

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-dopo-semplificazioni-bis-26409

Fonte https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

Che cos’è

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi
– di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per saperne di più

 Per approfondire i dettagli leggi

Link di interesse

Fonte : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

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Superbonus -110

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110

Decreto rilancio Ecobonus Sismabonus 110%

 

Il nuovo bonus vale il 110% e si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica


Gli interventi che attivano lo sconto sono tre:

 isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

 interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il
numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);

 interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Ecobonus collegato ai lavori maggiori
Queste percentuali così favorevoli si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati prima. Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi (qui servirà un chiarimento, perché la legge sull’ecobonus indica una detrazione massima di 60mila euro, non una spesa massima; pare scontato, comunque, che l’intervento avrà un plafond distinto).

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Sismabonus e polizza contro i rischi
Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo.

Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” o degli interventi relativi al sismabonus. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi trainanti.

Beneficiari e immobili
Tutte le agevolazioni viste fin qui si applicano agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o di impresa.

Sconto e cessione in fattura
Tutti i bonus presentati finora posssono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura. Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla). I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione e in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre al penale, risponderanno di una specifica sanzione ancora da quantificare. Dovranno inoltre avere una polizza che garantisca l’Erario da eventuali danni.

Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione.

La cessione del credito d’imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

In caso di eventuali violazioni – in presenza di concorso nella violazione – il fornitore che ha applicato lo sconto e chi ha acquisito il credito, saranno responsabili in solido.

 

STUDIO TECNICO ZF Intervista Geom. Zoia Franco

Bonus Facciate Legge di Bilancio 2020 Detrazioni al 90%

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(legge di bilancio 2020)
219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

Guida Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12

Redazione pratiche ENEA , per sostituzione Caldaie , Serramenti , Riqualificazione Energetica detrazioni 65%

11incentiviLe detrazioni fiscali per gli interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici, costituiscono un interessante sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema degli immobili.
Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono gestite dall’ENEA, attraverso l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, fin dalla loro istituzione avvenuta con la Legge n°296/06 (Legge Finanziaria 2007) .

Le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2017.

Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, fino al 31 dicembre 2021 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232  o Legge di Stabilità 2017) .

 

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 %. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 %, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le  detrazioni che accedono alle aliquote del 70% e 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Perizie Tecniche e Stima dei Danni

Lo Studio Tecnico ZF è specializzato in redazione di Perizie Tecniche e Stima dei Danni  , con

ausilio di strumentazioni professionali altamente performanti e con impiego di operatore

qualificato in prove non distruttive con Certificazione II° LIVELLO metodo Termografia (TT) in

riferimento a norma UNI EN 473 e ISO 9712:

  • Ricerca di dispersione termica dagli edifici
  • Stima dei danni per infiltrazioni d’acqua 
  • Verifica statica degli edifici con controllo di crepe e lesioni 
  • Presenza ponti termici nei muri e soffitti
  • Carenza isolamento termico di un cappotto termoisolante
  • Ricerca infiltrazioni acqua
  • Ricerca perdite acqua
  • Localizzazione di aree soggette a muffe e umidità
  • Mappatura di impianti sottotraccia
  • Mappatura struttura portante di un edificio
  • Verifica distacco intonaci
  • Verifica distacco isolamento cappotto
  • Verifica infiltrazioni aria
  • Videoispezioni di scarichi , canne fumarie , tubazioni , intercapedini , cavedi 
  • termografia-foto

Certificato di livello 2 termografia edile certificato-termografia-livello-2

Costruzione Oratorio Onda Giovane Salus Corso Sicilia Torino ITALY

 

VEDI VIDEO  Costruzione Oratorio Onda Giovane Salus da Impr.Edile Zoia Franco & C. TORINO ITALY

 

Realizzazione dell’Oratorio Onda Giovane Salus di Torino da Studio Tecnico e Impresa Edile ZF & C. , un particolare ringraziamento per la dedizione e le numerose domeniche sacrificate …. all’Ing. Cerioni Enrico e all’Ass. Tecn. Zoia Alberto ….
Enrico Cerioni Alberto Zoia Walter Frandino Zoia Franco Giuseppe Giacovelli

DIAGNOSI ENERGETICA E CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI COMPENSAZIONE PER CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali

La contabilizzazione e termoregolazione del calore è un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell’impianto e permette di suddividere correttamente le spese per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria in tutti quegli edifici serviti da un’unica centrale termica. Questo obbligo è particolarmente importante per l’impatto che potrebbe avere sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare quelli residenziali organizzati in condomini. Un importante novità riguarda la consapevolezza che gli utilizzatori finali dovrebbero raggiungere riguardo ai loro consumi, alle condizioni energetiche della singola unità immobiliare e del fabbricato a cui appartengono. Con la contabilizzazione del calore ogni condomino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base al fabbisogno di riscaldamento della sua abitazione ed in base alla sua scelta di temperatura preferita. La contabilizzazione unisce i vantaggi di una caldaia unica con la possibilità di decidere in autonomia quanto e quando riscaldarsi. Dal 1 Gennaio 2017 vige l’obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200:2015

Obbligo

Entro il 31Dicembre 2016 tutti i condomini con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore. L’obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs 102/2014 con l’obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso una corretta ripartizione delle spese e una maggiore consapevolezza dei consumatori. Il D.Lgs 102/2014 è lo stesso che obbliga le grandi aziende e le imprese a forte consumo di energia ad effettuare la diagnosi energetica (per maggiori approfondimenti leggi il nostro articolo)

Le singole unità immobiliari dovranno essere dotate, nella maggior parte dei casi direttamente sui radiatori, di strumenti di lettura (ripartitori) per monitorare il calore emesso.

La suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avverrà più con le tradizionali tabelle millesimali di proprietà ma dipenderà dall’effettivo consumo richiesto. Infatti fino ad oggi le spese del riscaldamento centralizzato (consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria) sono state ripartite sulla base dei millesimi di proprietà, a parte i casi in cui risulta installato un sistema di contabilizzazione del calore secondo la procedura definita dalla norma UNI 10200. In questi casi le spese del riscaldamento sono suddivise in consumi volontari(misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari. Viene redatta una specifica tabella millesimale del riscaldamento con cui vengono suddivisi i consumi involontari, che derivano essenzialmente dalle perdite della rete di distribuzione, e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chi dovesse essere distaccato dall’impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la tabella millesimale del riscaldamento.

Sanzioni e tempi di applicazione dell’obbligo

Alcune Regioni avevano già legiferato in materia e prevedevano termini diversi per assolvere all’obbligo. Queste regioni, tra cui la Lombardia ed il Lazio, hanno allineato la scandenza al 31 Dicembre 2016, termine previsto dal Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.

Le sanzioni nei casi in cui il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 7 del D.Lgs 102/2014)

Mentre, il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione ma che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014). E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

I condomini potranno effettuare i lavori quando l’impianto sarà fermo, quindi solamente in Primavera-Estate. L’ultima finestra, ad oggi, possibile per installare la contabilizzazione del calore è la stagione 2016.

Contabilizzazione diretta e indiretta

La contabilizzazione viene effettuata con due metodi a seconda che l’impianto sia a colonne montanti o a distribuzione orizzontale

Contabilizzazione diretta

La diretta si applica in quegli appartamenti che hanno un unico punto di ingresso del fluido termovettore (di solito acqua) che poi viene distribuito con un circuito “orizzontale”. In questo caso è sufficiente conteggiare una sola volta il calore che entra nell’appartamento. Questo tipo di impianto è più raro rispetto a quello della contabilizzazione indiretta

Contabilizzazione indiretta

In questo tipo di impianto i radiatori vengono serviti da diverse colonne montanti che corrono dal piano terra fino all’ultimo piano dell’edificio. La contabilizzazione viene quindi effettuata montando sui singoli radiatori dei ripartitoriche leggono la temperatura superficiale del radiatore e la temperatura dell’aria. In questo modo i dati permettono di capire quanto ogni appartamento consuma in proporzione al totale dell’edificio.

La ripartizione dei consumi secondo la norma UNI 10200:2015

La UNI 10200:2015 stabilisce i principi per una corretta ripartizione delle spese per il riscaldamento invernale ed eventualmente l’acqua calda sanitaria e il raffrescamento. E’ stata approvata l’11 Giugno 2015 e la prima versione della norma tecnica risale al 2005. Con l’ultimo aggiornamento è stata introdotta una importante novità sul metodo di calcolo delle tabelle millesimali del riscaldamento che deve essere fatto sulla base del fabbisogno termico di ogni unità immobiliare, quindi in base alla classe di efficienza energetica. Questa importante novità, a cui devono aggiornarsi anche i condomini già dotati di un sistema di contabilizzazione ma che non ripartiscono i consumi secondo la UNI 10200:2015, pone maggiore attenzione all’efficienza energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari e presuppone la realizzazione di una diagnosi energetica del fabbricato, che analizzi possibili interventi di efficientamento.

Vengono individuate due quote da ripartire: la quota fissa e la quota variabile

  • Quota fissa: è quella parte di consumo INVOLONTARIA che riguarda le perdite di distribuzione dell’impianto e le spese di gestione e manutenzione che vengono ripartite sulla base delle tabelle millesimali calcolate seconda la UNI 10200:2015
  • Quota variabile: è quella parte di consumo VOLONTARIA che dipende dal singolo condomino che sceglie di accendere il riscaldamento e che imposta attraverso le valvole termostatiche la temperatura desiderata

Diagnosi energetica del condominio

L’obbligo di diagnosi energetica per i condomini di cui si parla in questi mesi è proprio relativa all’obbligo di ripartire i consumi del riscaldamento secondo la norma UNI 10200 aggiornata al 2015.

La ripartizione della quota fissa con il calcolo della tabella millesimale viene prodotta in seguito ad una diagnosi energetica che viene effettuata con un sopralluogo dell’edificio, della centrale termica e degli appartamenti. Il sopralluogo è finalizzato a valutare le caratteristiche termofisiche dell’involucro e le prestazioni dei sistemi di generazione, distribuzione ed emissione del calore. Il calcolo segue la stessa normativa tecnica della certificazione energetica degli edifici la UNI TS 11300.

Con la diagnosi energetica vengono valutati gli interventi di adeguamento dell’impianto, come la sostituzione del circolatore con uno inverter capace di adattare la portata in base alla regolazione delle valvole termostatiche.

Una corretta diagnosi dovrebbe includere l’analisi di possibili interventi di efficientamento energetico dell’impianto e del fabbricato con una analisi economica dei possibili tempi di ritorno degli investimenti.

Approvazione in assemblea di condominio

Gli interventi per la contabilizzazione viene approvato in assemblea dalla maggioranza semplice cioè dalla la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno metà del valore dei millesimi. La spesa viene divisa tra tutti i condomini serviti dall’impianto in base ai millesimi. L’assemblea può essere richiesta anche da un solo condomino

I vantaggi della contabilizzazione del calore

Nonostante negli ultimi anni molte unità immobiliari si sono distaccate dall’impianto centralizzato per realizzare un impianto autonomo, sono diversi i vantaggi di un sistema centralizzato con contabilizzazione:

  • L’impianto centralizzato è più sicuro dell’autonomo, la manutenzione di una sola caldaia è meno onerosa e la sicurezza è affidata ad un unico responsabile
  • Si può accendere il riscaldamento in qualsiasi orario e senza limitazioni
  • Il consumo energetico è minore negli impianti centralizzati